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Economia
01.07.20 - 15:570

Le indennità per lavoro ridotto prolungate a 18 mesi

 Dal 1° settembre 2020 la durata massima salirà a 18 mesi, dando così alle imprese più tempo per continuare a beneficiare dell’ILR. Fino a fine agosto 2020 le aziende possono chiedere l’indennità per lavoro ridotto per 12 mesi al massimo in due anni

BERNA - Il 1° luglio 2020 il Consiglio federale ha prolungato da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto (ILR). Inoltre il periodo di attesa è di un giorno. Questa modifica della relativa ordinanza scatterà il 1° settembre 2020 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Dal 1° settembre 2020 la durata massima salirà a 18 mesi, dando così alle imprese più tempo per continuare a beneficiare dell’ILR per i loro dipendenti.

Il Consiglio federale ha previsto un periodo di attesa di 1 giorno a carico del datore di lavoro, nonché reintrodotto il conteggio delle ore straordinarie prima di poter beneficiare dell’ILR. Anche queste modifiche entreranno in vigore il 1° settembre 2020, dopodiché la procedura per ottenere l’ILR ridiventerà praticamente normale, come lo era cioè fino al 1° marzo 2020.

Fino a fine agosto 2020 le aziende possono chiedere l’indennità per lavoro ridotto per 12 mesi al massimo sull’arco di due anni. Proprio per evitare un’ulteriore crescita della disoccupazione, il Consiglio federale ha pertanto deciso di prolungare la durata massima di percezione dell’ILR.

Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per i lavoratori indipendenti direttamente e indirettamente colpiti delle misure contro il virus è prolungato fino al 16 settembre 2020. Il diritto a questa indennità sarà accordato anche alle persone impiegate nella propria impresa attiva nel settore ricreativo che si trovano in situazioni di rigore. È quanto ha deciso il Consiglio federale in occasione della sua seduta del 1° luglio 2020 per tenere conto del fatto che molte strutture non sono ancora in grado di riprendere la loro attività, o possono farlo solo in parte, benché i provvedimenti adottati per combattere il coronavirus siano stati parzialmente o completamente revocati.

 Dal 6 giugno non vi è più alcuna struttura che deve rimanere chiusa e il divieto di svolgere manifestazioni è stato gradualmente allentato. Attualmente, il divieto resta in vigore a livello svizzero soltanto per le manifestazioni con oltre 1000 persone. I lavoratori indipendenti colpiti da questo provvedimento continuano ad avere diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Per tutti gli altri il diritto è scaduto il 16 maggio oppure all’inizio di giugno. Benché le restrizioni siano state allentate, molte strutture continuano a subire perdite finanziarie. Il Consiglio federale ritiene che, data la situazione, sia giustificato continuare a sostenere queste imprese. Le persone in questione non dovranno intraprendere nulla: le casse di compensazione AVS riprenderanno a versare loro l’indennità.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di estendere il diritto all’indennità anche ai titolari di SA o S.a.g.l. impiegati nella propria impresa attiva nel settore ricreativo, che dal 1° giugno 2020 non hanno più diritto all’indennità per lavoro ridotto dell’assicurazione contro la disoccupazione, benché il loro settore continui a essere fortemente colpito dalla crisi del coronavirus. Queste persone saranno pertanto trattate in modo analogo ai lavoratori indipendenti indirettamente colpiti. L’attuazione di questa nuova indennità richiederà alcune settimane, ragion per cui si raccomanda alle persone interessate di attendere fino a metà luglio prima di presentare la richiesta di prestazioni alla cassa di compensazione AVS.

I costi aggiuntivi per il prolungamento e l’estensione del diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono stimati a circa 1 miliardo di franchi e non richiedono lo stanziamento di un credito supplementare.

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