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Tribuna Libera
22.02.20 - 09:000

Tipi di contratti

Si è tenuto nella mattinata del 17 febbraio il primo Networking Business Breakfast volto ad approfondire un tema giuridico

Con l’intento di informare e sensibilizzare maggiormente soci e imprenditori sulle tematiche di natura giuridica – nell’ottica di offrire sempre più alle aziende affiliate l’opportunità di usufruire di un’assistenza puntuale – nella mattinata del 17 febbraio l’Avv. Michele Rossi, Delegato alle relazioni esterne Cc-Ti e Responsabile del Servizio giuridico, ha inaugurato un ciclo di appuntamenti informativi per non giuristi. Questo primo seminario verteva sulle tipicità dei contratti di lavoro e delle altre forme di collaborazione professionale (mandato, agenzia, organi societari, …). 

Il contratto: non per forza un documento scritto


Per ‘contratto’ si intende un negozio giuridico, e meglio un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico. Anche se spesso, riferendosi alla contrattualistica, si pensa subito a documenti, pile di carta che vanno firmati dalle parti e dagli avvocati, anche semplici azioni quotidiane come andare al bar a bere un caffè o fare benzina implicano la conclusione di un contratto. 

Diritti e doveri differenti a seconda della tipologia contrattuale

Nella maggior parte dei casi la collaborazione professionale è regolata dal contratto di lavoro, che definisce diritti e doveri delle parti. Ma a volte la collaborazione poggia su altre forme di contratto (mandato, appalto, agenzia, …) oppure su situazioni direttamente previste dalla legge (per esempio quella degli organi societari).

A dipendenza di queste diverse forme di collaborazione, anche singoli aspetti del rapporto tra le parti andranno gestiti con modalità differenziate:

contratto di lavoro: si tratta del contratto con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo. Prevede inoltre una prestazione di lavoro personale, nessun obbligo di risultato (ma di diligenza) ed una certa durata (determinata o indeterminata).
contratto di mandato: è un contratto con cui il mandatario si obbliga a compiere gli affari o servigi di cui viene incaricato. Esso si distingue per l’indipendenza con cui il mandatario svolge gli affari affidatigli (contrariamente a quanto succede nell’ambito del contratto di lavoro).
contratto d’appalto: si tratta di un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede. Anche in questo contratto l’appaltatore svolge i propri servizi in un rapporto di indipendenza e non di subordinazione. E’ tenuto, con l’esecuzione dell’appalto, al raggiungimento di un risultato ben preciso, la fornitura dell’opera concordata per l’appunto.
contratto d’agenzia: l’agente è colui che assume stabilmente l’impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più mandanti o di concluderne in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro. È una figura indipendente ed assume il rischio economico della propria attività.
organo di una società: le società agiscono per il tramite dei propri organi, le cui competenze sono definite direttamente dalla legge. 

Altri approfondimenti targati Cc-Ti

Tra i differenti servizi che la Cc-Ti propone ai propri associati, quello giuridico offre alle aziende affiliate l’opportunità di usufruire di una consulenza puntuale su temi di natura giuridica, di regola legate all’ambito contrattualistico e del diritto del lavoro.
Ricordiamo anche l’ampia offerta formativa, con corsi mirati nell’ambito del diritto, e i prossimi eventi in calendario.

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