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Cronaca
18.12.20 - 15:370
Aggiornamento: 16:04

I redditi bassi avranno diritto a un'indennità di perdita di guadagno del 100%

Annunciati l’abolizione del periodo di attesa, la non computazione dei periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda, ILR a apprendisti e contratti a tempo

BERNA -  Il 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha nuovamente prorogato, fino al 31 marzo 2021, la procedura sommaria concernente l’indennità per lavoro ridotto (ILR). Le corrispondenti modifiche dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021. Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell’ordinanza, introdotti in relazione alla modifica della legge COVID-19 approvata di recente dal Parlamento.

Questi prevedono l’abolizione del periodo di attesa, la non computazione dei periodi di conteggio con una perdita di lavoro superiore all’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda nonché l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e agli apprendisti. Il Consiglio federale si pronuncerà formalmente sull’attuazione di queste misure il 20 gennaio 2021. La loro entrata in vigore non verrà tuttavia differita.

 La proroga della procedura sommaria comporta anche la proroga della durata di validità di due disposizioni dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI): le ore in esubero accumulate al di fuori dei periodi di lavoro ridotto continueranno temporaneamente a non dover essere dedotte dalla perdita di lavoro e il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria continuerà a non essere computato nel calcolo della perdita di guadagno per l’ILR.

In seguito all’impennata dei casi di COVID-19 nell’autunno 2020, la Confederazione e i Cantoni hanno adottato determinate misure, che si ripercuotono direttamente e indirettamente sull’economia e sul mercato del lavoro. Il numero delle aziende che ricorrono al lavoro ridotto è quindi salito. Poiché ci si aspetta che questa tendenza proseguirà, si intende continuare ad applicare la procedura sommaria per alleviare le aziende e le casse di disoccupazione. Queste ultime potranno così decidere più rapidamente riguardo alle domande di ILR presentate dalle aziende.

In questo modo si contribuisce inoltre a garantire la liquidità delle aziende. Il Consiglio federale ha deciso le modifiche dell’ordinanza COVID-19 dopo aver consultato il Parlamento, le parti sociali e i Cantoni. La loro entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2021.

Attualmente sono inoltre in consultazione altri adeguamenti dell’ordinanza. Con la modifica dell’articolo 17 della legge COVID-19 approvata nella sessione invernale, il Parlamento ha ampliato le misure esistenti nel settore del lavoro ridotto e ha conferito al Consiglio federale le relative competenze. Le misure previste sono attuate nell’ambito dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione. Gli adeguamenti riguardano l’abolizione, con effetto retroattivo al 1° settembre 2020, del periodo di attesa. Si prevede inoltre di sopprimere retroattivamente tra il 1° marzo 2020 e il 31 marzo 2021 il diritto massimo all’ILR di quattro periodi di conteggio durante i quali la perdita di lavoro può ammontare a oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda. La non computazione dei periodi di conteggio con una simile perdita di lavoro dal calcolo del diritto massimo all’ILR viene prorogata. Un altro adeguamento riguarda l’estensione del diritto all’ILR alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata e, a certe condizioni, agli apprendisti. Il Consiglio federale si pronuncerà in merito a questi adeguamenti il 20 gennaio 2021. L’entrata in vigore delle misure previste non verrà tuttavia differita.

Il 18 dicembre il Parlamento ha anche approvato un articolo aggiuntivo nella legge COVID-19. Quest’ultimo stabilisce che in caso di lavoro ridotto le persone con un reddito sino a 3470 franchi avranno diritto a un'indennità del 100 per cento della perdita di guadagno. Per i redditi tra 3470 e 4340 franchi, l’ILR ammonterà a 3470 franchi in caso di perdita di guadagno totale mentre le perdite di guadagno parziali saranno indennizzate proporzionalmente. L’attribuzione dei lavoratori a tempo parziale a una delle categorie di salario avviene in base al loro salario calcolato proporzionalmente alla percentuale lavorativa. A partire da 4340 franchi si applicherà il tasso d’indennità consueto dell’80 per cento. Questa disposizione è direttamente applicabile ed è valida con effetto retroattivo dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021. La SECO emanerà delle direttive al riguardo.

Nella seduta del 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell’ordinanza COVID-19 cultura. Anche gli operatori culturali potranno ora percepire un’indennità per perdita di guadagno. Un maggiore sostegno è concesso anche alle imprese culturali.

A causa della situazione epidemiologica, dalla fine di ottobre il Consiglio federale ha gradualmente inasprito l'ordinanza COVID-19 situazione particolare, introducendo provvedimenti che hanno avuto conseguenze gravose per il settore della cultura. Gli operatori culturali, le imprese culturali e le associazioni culturali amatoriali si trovano nuovamente in una situazione che mette a rischio la loro stessa esistenza. Per questo il Consiglio federale ha deciso di sostenere maggiormente gli attori del settore. Viene reintrodotto lo strumento dell'indennità per perdita di guadagno per gli operatori culturali e vengono innalzate le soglie di reddito e di sostanza entro le quali possono accedere all'aiuto d'emergenza. Inoltre, progetti di trasformazione di imprese culturali possono ora essere sostenuti con contributi finanziari fino all'80 per cento (in precedenza fino al 60 per cento).

Nella seduta del 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di modificare sia l’ordinanza COVID-19 casi di rigore che l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in esecuzione delle modifiche della legge COVID-19 adottate dal Parlamento. Nel caso dei provvedimenti cantonali per i casi di rigore, l’adeguamento prevede di ridurre la soglia della cifra d’affari che dà diritto agli aiuti nei casi di rigore da 100 000 a 50 000 franchi. Per quanto riguarda l’indennità di perdita di guadagno per COVID-19, gli aventi diritto devono ora registrare una diminuzione della cifra d’affari pari al 40 per cento, invece del 55 per cento, per beneficiare delle prestazioni. Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di verificare, insieme ai Cantoni, la necessità di allentare le condizioni per avere diritto ai provvedimenti per i casi di rigore.

Per arginare i danni economici causati dai provvedimenti di polizia sanitaria, l’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di aumentare considerevolmente gli aiuti finanziari del programma per i casi di rigore. Ha quindi chiesto al Parlamento di incrementare gli aiuti di 1,5 miliardi a complessivamente 2,5 miliardi. La quota assunta dalla Confederazione ammonta a 1,9 miliardi. Il Parlamento ha approvato tale incremento.

L’ordinanza COVID-19 casi di rigore è in vigore già dal 1° dicembre 2020. Nella sessione invernale 2020 le Camere federali hanno approvato alcuni adeguamenti della base legale (art. 12 della legge COVID-19), che impongono una modifica dell’ordinanza. Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni cantonali in materia di casi di rigore, l’approvazione da parte della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è stata sostituita dalla possibilità per i Cantoni di concludere contratti con la Confederazione. Il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza come segue:

- cifra d’affari minima: la cifra d’affari minima di un’impresa come condizione per ricevere gli aiuti finanziari passa da 100 000 franchi a 50 000 franchi;
- divieto di doppio contributo: ora è possibile accordare diversi tipi di aiuti finanziari (ad es. un aiuto per i casi di rigore e parallelamente un aiuto a sostegno della cultura) se le attività in diversi settori di un’impresa sono chiaramente delimitabili;

- considerazione dei costi fissi: oltre alla situazione patrimoniale e alla dotazione di capitale complessive, nella valutazione dei casi di rigore ora si tiene conto anche della parte di costi fissi non coperti di un’impresa. Hanno diritto al sostegno soltanto le imprese che sono in grado di confermare al Cantone che dal calo della cifra d’affari a fine anno risulta una quota di costi fissi non coperti che compromette la loro solidità economica;
- divieto di distribuire dividendi: ora l’esclusione dagli aiuti per i casi di rigore non riguarda più soltanto il momento in cui un’impresa distribuisce dividendi, bensì già quando prende la decisione di distribuirli;
- dispositivo di sorveglianza tra Confederazione e Cantoni: invece della presentazione della regolamentazione cantonale e della relativa verifica da parte della SECO, quest’ultima conclude ora contratti di diritto pubblico con i Cantoni. Il Cantone precisa che tipo di provvedimento vuole adottare e in che modo intende garantire che alla Confederazione vengano addebitati esclusivamente provvedimenti conformi ai requisiti posti dall’ordinanza. La Confederazione conferma al Cantone la sua partecipazione finanziaria ai provvedimenti fino a concorrenza degli importi massimi previsti dal Cantone in questione.

Il Consiglio federale ritiene che le prime tre tranche del programma per i casi di rigore pari a un totale di 1,75 miliardi di franchi siano per il momento sufficienti per contenere gli attuali casi di rigore e permettano anche di coprire i casi che potrebbero sorgere a seguito di ulteriori possibili chiusure o provvedimenti di polizia sanitaria. I Cantoni stanno lavorando intensamente ai loro programmi. In ben due terzi dei Cantoni è già possibile presentare richieste di contributi, mutui e/o finanziamenti transitori.

Tuttavia, l’Esecutivo ha incaricato il DFF di accertare entro la fine di gennaio 2021, in collaborazione con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e i Cantoni, sia il fabbisogno concreto di allentare conformemente all’articolo 12 capoverso 5 della legge COVID-19 le condizioni che danno diritto agli aiuti sia la forma che tali allentamenti dovrebbero assumere. Inoltre, il Consiglio federale ha incaricato il DFF, il DEFR e il Dipartimento federale dell’interno di elaborare quanto prima insieme ai Cantoni ulteriori varianti di possibili misure per attenuare le perdite finanziarie subite dalle imprese e dai lavoratori direttamente e indirettamente toccati dalla crisi.

I Cantoni non saranno ostacolati da questa verifica ma potranno attuare rapidamente i loro programmi per i casi di rigore. Per il momento i fondi della prima tranche sono sufficienti.

In occasione dei dibattiti sulla legge COVID-19, il Parlamento ha inoltre deciso che i lavoratori indipendenti e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro che registrano una diminuzione della cifra d’affari mensile pari al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 potranno beneficiare di un’indennità di perdita di guadagno per COVID-19 (finora la diminuzione della cifra d’affari doveva essere almeno del 55 %). Questa modifica è stata integrata nell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

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