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Cronaca
17.03.20 - 15:480

Da giovedì 19 a sabato 21 marzo ecco chi potrà tenere aperto

Anche chi può tenere aperto ovviamente deve ridurre le attività per quanto tecnicamente possibile e a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale

BELLINZONA - Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) comunica che, per limitare la velocità di diffusione del Coronavirus (Covid-19), è ordinata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive tra giovedì 19 marzo e sabato 21 marzo 2020 inclusi.

Con l’obiettivo di limitare la velocità di diffusione del Coronavirus (Covid-19), in considerazione del fatto che giovedì 19 marzo è un giorno festivo, il Consiglio di Stato ha deciso di creare un ponte il giorno successivo, ordinando la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive tra giovedì 19 e sabato 21 marzo inclusi.

In questo lasso di tempo potranno restare aperte le seguenti attività, peraltro già escluse dall’obbligo di chiusura di cui ai punti 1, 2 e 5 della RG 1298 del 14 marzo:

- punti vendita di generi alimentari e di prima necessità nonché i punti vendita di articoli medici e sanitari; 

- farmacia e drogherie; 

- chioschi; 

- stazioni di servizio per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante; 

- servizi di consegna e distribuzione di cibo a domicilio; 

- mense sociali senza scopo di lucro, mense negli ospedali e nelle case di cura, case anziani e scolastiche non aperte al pubblico; 

- ristoranti annessi alle strutture alberghiere limitatamente all'utilizzo da parte di clienti che vi pernottano; 

- i servizi postali, bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

Queste attività sono tenute a ridurre al minimo l’impiego di personale e a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

L’ordine di chiusura non si applica alle aziende che beneficiano di un permesso federale o cantonale per urgente bisogno o indispensabilità tecnica ed economica (ai sensi degli art. 27 e 28 Ordinanza 1 alla Legge sul lavoro) e agli usuali servizi di picchetto d’urgenza. Queste aziende sono comunque tenute a ridurre le attività per quanto tecnicamente possibile e a garantire il rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

In relazione all’Amministrazione cantonale, s’informa che rimangono aperte le attività urgenti definite dallo SMCC.

Possono rimanere aperte le strutture sanitarie, socio sanitarie e gli studi e strutture di professionisti della salute come da indicazione del Medico cantonale.

Lo SMCC, con l’appoggio della Polizia cantonale e delle polizie comunali, vigilerà sul rispetto delle presenti disposizioni. In caso di mancato ossequio delle stesse le autorità di perseguimento penale avvieranno immediatamente i procedimenti penali per accertare le potenziali violazioni del Codice Penale e/o di altre leggi speciali applicabili ai singoli casi.

Si rende attenta la popolazione al fatto che, in seguito alla decisione del Consiglio federale di ieri, da subito e fino almeno al 19 aprile 2020 anche in Ticino è vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie, così come indicato all’Art.6 cpv.1 dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (modifica del 16 marzo 2020). 

Si ricorda che per maggiori informazioni è a disposizione la hotline dello SMCC appositamente disposta per le attività commerciali (0840 117 112), che non può però fornire una consulenza giuridica sul diritto privato che regola i rapporti contrattuali tra datore di lavoro e lavoratore.

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