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Cronaca
05.10.20 - 16:330

Antenna sul Campo Tencia, "gioielli naturalistici sull’altare di interessi privati?"

I deputati PPD Fiorenzo Dadò e Sara Imelli interrogano il Governo: "Non dovrebbe essere il Parlamento a decidere?"

BELLINZONA – "Sacrifichiamo i gioielli naturalistici ticinesi sull’altare di interessi privati?". È la principale domanda che i deputati PPD Fiorenzo Dadò e Sara Imelli sottopongono tramite interrogazione urgente al Governo.

"Nelle scorse settimane – si legge nell’atto parlamentare –, i media hanno riportato la notizia secondo la quale società McKay Brothers International SA, con sede a 1223 Cologny, avrebbe presentato una domanda di costruzione per un impianto radio direzionale sul Pizzo Campo Tencia, in località Alpe Crozlina. Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) il Consiglio federale ha proceduto ad emanare l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP) e la relativa ordinanza (OIFP; RS 451.11). L’IFP ha classificato al suo interno paesaggi ritenuti, a giusta ragione, assolutamente eccezionali nel loro insieme e per gli elementi distintivi che li caratterizzano”.

E ancora: “Per il Canton Ticino, all’interno dell’IFP sono censiti 14 oggetti diversi, tra i quali figura anche il paesaggio alpino di Campolungo – Campo Tencia – Piumogna, situato in Alta Leventina, sul versante destro della valle del Ticino. La scheda IFP 1809 Campolungo – Campo Tencia – Piumogna stabilisce quale primo obiettivo di protezione la conservazione del carattere naturale del paesaggio alpino, con i suoi ghiacciai, torrenti e laghetti”.

“A livello cantonale, secondo quanto disposto dalla scheda PI del Piano direttore cantonale, la politica del paesaggio deve essere concretizzata, tra le altre cose, anche attraverso l’effettivo perseguimento degli obiettivi di valorizzazione degli oggetti dell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti di importanza nazionale (IFP). Ritenuto che il comprensorio nel quale la società McKay Brothers International SA vorrebbe realizzare il proprio impianto radio direzionale è ubicato al di fuori della zona edificabile e all’interno del comprensorio tutelato dall’IFP (cfr. immagine che segue), deve essere ritenuto che, oltre ai severissimi requisiti posti dall’art. 24 LPT per ammettere la realizzazione di impianti fuori dalle zone edificabili (ossia ubicazione vincolata e assenza di interessi contrapposti), qualsiasi intervento di natura edilizia è da ritenersi vietato, a meno che l’interesse (pubblico) alla sua realizzazione prevalga sugli interessi di protezione perseguiti dall’IFP”.

"Nel caso specifico, sul sito internet della società McKay Brothers “è possibile leggere che la società in questione offre servizi di comunicazione e si presenta quale società leader nella fornitura di una banda privata a microonde a bassissima latenza per le aziende che operano nei mercati finanziari. Sostanzialmente, la società offre i suoi servizi agli operatori finanziari attivi nell’ambito del cosiddetto High Frequency Trading (trading ad alta frequenza), ossia ad operatori che, per il tramite di sistemi automatici, effettuano numerosi e rapidissimi ordini di acquisto o vendita dei vari strumenti finanziari. Il concetto di latenza è legato al tempo che un ordine, di acquisto o vendita, impiega per giungere a destinazione ed essere eseguito. Il fatto di poter far capo ad un servizio di comunicazione a bassissima latenza permette a questo genere di operatori di essere particolarmente rapidi nel piazzare i propri ordini sui mercati finanziari e superare così i trader tradizionali. Il trading ad alta frequenza, come tipologia di trading algoritmico, è stato oggetto di diverse critiche a causa del vantaggio di cui si avvalgono gli operatori che lo praticano, rispetto a quelli che utilizzano sistemi tradizionali. Al trading ad alta frequenza sono stati in particolare mossi gli addebiti di non apportare liquidità ai mercati e di aumentarne,anche drammaticamente, la volatilità”.

Alla luce di quanto esposto, ecco le domande sottoposte al Consiglio di Stato:

1) Se è al corrente della domanda di costruzione presentata dalla società McKay Brothers International SA?

2) Un impianto radio direzionale come quello proposto è compatibile con la pianificazione locale e quella di ordine superiore, in particolare con il Piano direttore cantonale (PD) e con l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP)?

3) Si tratta di un progetto di interesse pubblico o privato?

4) La cresta sulla quale è prevista la realizzazione del nuovo impianto radio fa parte del demanio pubblico ai sensi della Legge sul demanio pubblico?

5) Stando al contenuto dell’avviso di pubblicazione, il sedime sul quale dovrebbe essere realizzato l’impianto dovrebbe essere di proprietà del Patriziato di Gribbio. La domanda di costruzione è stata sottoscritta dal patriziato in questione?

6) L’istanza edilizia non avrebbe dovuto essere sottoscritta dal Governo cantonale in applicazione dei combinati di sposti di cui agli artt. 1 lett. c, 3 e 6 cpv. 2 LDP?

7) A quale titolo dovrebbe essere concessa alla società McKay Brothers International SA la possibilità di utilizzare il sedime per realizzare il controverso impianto radio?

8) È stato indetto un pubblico concorso, oppure il Dipartimento delle istituzioni ha esonerato il patriziato dall’obbligo di procedere ad un pubblico concorso?

9) È stato stabilito un canone di concessione/locazione? In caso affermativo, a quanto ammonta?

10) Ritenuta l’importanza del progetto e, soprattutto, del fatto che lo stesso interessi un comprensorio inserito nell’IFP, secondo quanto previsto dall’art. 11 cpv. 2 LDP, la decisione sul rilascio, o meno, della concessione non avrebbe dovuto essere di competenza del Gran Consiglio?

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