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Cronaca
17.12.20 - 14:390

Un mega traffico di droga dall'America, con soldi depositati in Svizzera. Il via da un lottatore bulgaro. Rinviato a giudizio anche il Credit Suisse

Credit Suisse SA a Zurigo è quindi accusata di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire il compimento del reato di riciclaggio di denaro qualificato commesso da una sua impiegata, rinviata a giudizio

 BERNA - Al termine di una vasta inchiesta sugli affari condotti in Svizzera da un’importante organizzazione criminale bulgara attiva nel traffico internazionale di stupefacenti e nel riciclaggio su larga scala dei fondi derivati da questa attività, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha promosso l’accusa dinanzi al Tribunale penale federale (TPF). Rinvia a giudizio la banca Credit Suisse SA, accusata di non aver preso le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire il riciclaggio di valori patrimoniali appartenenti a questa organizzazione e controllati dalla stessa. Sono inoltre rinviati al TPF un’ex impiegata di questo istituto e due membri dell’organizzazione.

Con la fine del comunismo in Bulgaria gli sportivi di alto livello si sono ritrovati senza sostegno finanziario e si sono quindi rivolti verso altre fonti di reddito. Numerosi lottatori sono stati avvicinati dai clan mafiosi. Dall’inizio degli anni 2000 e fino ad almeno il 2012, uno di loro ha sviluppato e diretto una struttura criminale gerarchizzata e compartimentata il cui scopo era arricchire i suoi membri tramite il traffico illecito di cocaina e il riciclaggio dei valori patrimoniali derivati da questa attività. In questo periodo il protagonista – condannato in modo definitivo ed esecutorio a severe pene detentive da diverse giurisdizioni europee, segnatamente in Italia nel 2017 dove è stata riconosciuta la sua partecipazione a un’organizzazione criminale – ha organizzato l’importazione di diverse decine di tonnellate di cocaina dall’America del Sud verso l’Europa per nave e per aereo mediante corrieri.    

Il ricavato della vendita di stupefacenti veniva poi depositato in Svizzera, essenzialmente in piccoli tagli usati di euro, almeno dal 2004 fino al 2007, su relazioni bancarie controllate dall’organizzazione criminale allo scopo di immetterlo in un secondo momento nel circuito economico legale attraverso acquisti immobiliari soprattutto in Bulgaria e in Svizzera. Tra giugno e settembre 2007 l’organizzazione criminale ha fatto in modo di nascondere i fondi di origine criminale e sottrarli alla giustizia, in particolare trasferendoli all’estero e chiudendo i conti e le cassette di sicurezza legati all’organizzazione.   

Il 1° febbraio 2008 il MPC ha avviato un procedimento penale contro un lottatore bulgaro, stabilitosi in Vallese dove lavora soprattutto come manovale, e contro il suo datore di lavoro, in particolare per sospetto di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e partecipazione a un’organizzazione criminale (art. 260ter CP). Tra settembre 2008 e giugno 2015 il procedimento è stato esteso a un ex impiegato di banca legato al mondo della lotta per gli stessi reati; al capo dell’organizzazione criminale di cui sopra, al suo uomo di fiducia e consigliere finanziario bulgaro, alla sua ex moglie e concubina, alla sorella di quest’ultima, a un altro membro altolocato dell’organizzazione, a sua moglie e a un’impiegata di Credit Suisse incaricata delle relazioni di affari dell’organizzazione criminale, per sospetto di riciclaggio di denaro qualificato e partecipazione a un’organizzazione criminale; alla banca Credit Suisse SA per infrazione dell’articolo 305bis numeri 1 e 2 CP in combinato disposto con l’articolo 102 CP; e a un ex impiegato di società del gruppo Credit Suisse incaricato di creare «Special Finance Transactions» per sospetto di riciclaggio di denaro qualificato.

Nel marzo 2017 il datore di lavoro svizzero del lottatore bulgaro è stato condannato con decreto d’accusa per riciclaggio di denaro qualificato, segnatamente per aver trasportato nel febbraio 2006 l’equivalente di oltre CHF 4 milioni in piccoli tagli nascosti nella sua autovettura da Barcellona in Svizzera. Nel novembre 2019 e nel gennaio 2020 il MPC ha disgiunto dal procedimento principale le procedure concernenti il capo dell’organizzazione criminale, come pure l’altro membro altolocato dell’organizzazione e sua moglie, a causa dell’impossibilità di localizzare il primo e la moglie e di sentire quest’ultimo entro breve tempo.

Il 15 dicembre 2020 il MPC ha disgiunto i procedimenti concernenti l’ex impiegato di banca, l’ex moglie e concubina del capo dell’organizzazione criminale e la sorella di quest’ultima e ha emanato decreti d’accusa nei loro confronti. Ha inoltre emanato un decreto di abbandono per i fatti riguardanti l’ex impiegato di una società del gruppo Credit Suisse. Il MPC ha infine rinviato a giudizio Credit Suisse SA e tre persone fisiche.

Il MPC ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale nella quale rinvia a giudizio (i) l’uomo di fiducia e consigliere finanziario del capo dell’organizzazione, (ii) l’ex impiegata di Credit Suisse, (iii) la banca Credit Suisse SA e (iv) il lottatore bulgaro stabilitosi in Vallese.

(i) Per riciclare i fondi derivati dai reati commessi dall’organizzazione criminale, il capo dell’organizzazione criminale si è avvalso dei servizi di un uomo di fiducia che poteva creare e gestire la struttura giuridico-economica stabilita soprattutto in Svizzera, in Austria e a Cipro. Questo prestanome è anche servito da tramite tra le banche in Svizzera e gli altri membri dell’organizzazione e aveva la visione globale su tutto il processo di riciclaggio, intervenendo a tutti i livelli. È accusato, in qualità di membro dell’organizzazione criminale, di avere commesso tra ottobre 2004 e gennaio 2009 atti volti a ostacolare l’identificazione dell’origine e la confisca di fondi di origine criminale appartenenti all’organizzazione e controllati da essa per l’equivalente di oltre CHF 80 milioni.  

(ii) Da luglio 2004 ad almeno dicembre 2008, l’ex impiegata di Credit Suisse SA era responsabile delle relazioni d’affari legate all’organizzazione criminale. Fino al 2008 ha eseguito o fatto eseguire operazioni su istruzione di questa clientela, nonostante la presenza di forti indizi sull’origine criminale dei fondi, contravvenendo soprattutto ai suoi obblighi di diligenza sanciti dalla legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD) e dall’Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD-CFB). L’impiegata ha anche ostacolato l’obbligo di informare l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Inoltre ha attivamente aiutato l’organizzazione criminale a immettere il denaro di origine criminale nel sistema economico legale mediante un credito strutturato di tipo «back to back» per un importo di circa CHF 16 milioni. In questo modo, l’impiegata ha ostacolato in modo duraturo e ripetuto l’identificazione dell’origine, la scoperta e la confisca di fondi di origine criminale e ha così contribuito a nascondere l’origine criminale degli averi dell’organizzazione criminale grazie all’esecuzione di operazioni finanziarie per un importo pari a oltre CHF 140 milioni.

(iii) Da luglio 2004 ad almeno dicembre 2008, Credit Suisse SA a Zurigo non prevedeva l’obbligo di consolidare o di raggruppare le relazioni d’affari legate a uno stesso titolare avente diritto economico o gruppo di aventi diritto economico e l’obbligo di attribuire loro un grado di rischio uniforme. Nella pratica il processo di apertura e di prosecuzione delle relazioni d’affari da parte dei funzionari della banca nonché i controlli da parte dei superiori gerarchici erano contrari alle norme antiriciclaggio in vigore e alle direttive interne della banca. Gli impiegati non verificavano, o non verificavano sufficientemente, le operazioni a rischi accresciuti, e il sistema di controllo sia a livello della gerarchia sia a livello del servizio Compliance era lacunoso. Parimenti problematico, il processo di analisi, di coordinamento e di comunicazione e blocco dei conti bancari funzionava male e non ha permesso di evitare la fuga di averi per un importo di circa CHF 35 milioni legati all’organizzazione criminale bulgara, anche dopo il decreto di sequestro del MPC dell’agosto 2007.

Credit Suisse era a conoscenza di questi malfunzionamenti almeno dal 2004. Il fatto che la banca li avesse lasciati perdurare fino al 2008, e persino oltre, ha ostacolato l’individuazione di attività di riciclaggio di denaro compiute dall’organizzazione criminale e dall’impiegata, o perlomeno non ha permesso di evitare tali attività.

(iv) Il lottatore bulgaro stabilitosi in Vallese è accusato di aver commesso dal luglio 2005 ad aprile 2009 atti volti a ostacolare l’identificazione dell’origine e la confisca di valori patrimoniali per un importo pari a circa CHF 7 milioni.

In sintesi, Credit Suisse SA a Zurigo è quindi accusata di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire il compimento del reato di riciclaggio di denaro qualificato (art. 305bis n. 1 e 2 CP in combinato disposto con l’art. 102 cpv. 2 CP) commesso dall’impiegata responsabile delle relazioni d’affari legate all’organizzazione criminale.

Le tre persone fisiche sono accusate di riciclaggio di denaro qualificato (art. 305bis n. 1 e 2 CP). L’uomo di fiducia del capo dell’organizzazione e il lottatore bulgaro sono inoltre accusati del reato di partecipazione a un’organizzazione criminale secondo l’articolo 260ter CP e di falsità in documenti secondo l’articolo 251 CP.

 

Decreti d’accusa
Il primo decreto d’accusa condanna un ex impiegato di banca che occupava a Ginevra la funzione di gestore, prima di licenziarsi nell’estate 2007 per mettersi a tempo pieno al servizio dell’organizzazione criminale. Questi è accusato segnatamente di non aver effettuato le procedure che era tenuto a seguire in virtù delle disposizioni antiriciclaggio di denaro in vigore e di aver assistito l’organizzazione criminale in particolare effettuando procedure volte a creare in Svizzera una società destinata a gestire il patrimonio dell’organizzazione criminale.    Il secondo e il terzo decreto d’accusa sono rivolti contro l’ex moglie, concubina nonché contro la di lei sorella. Le due sorelle sono implicate nelle operazioni finanziarie e immobiliari volte a riciclare in Svizzera i proventi dell’organizzazione criminale. Inoltre, da almeno luglio 2007, le sorelle hanno organizzato la fuga progressiva degli averi dell’organizzazione criminale in Svizzera per metterli al sicuro su conti detenuti all’estero e hanno così ostacolato la confisca di fondi di origine criminale.

Il MPC formulerà come sempre le sue richieste relative alla pena durante l’udienza principale dinanzi al Tribunale penale federale (TPF). A partire dalla promozione dell’accusa, per qualsiasi informazione complementare è competente il tribunale.
La presunzione di innocenza vale come sempre per gli imputati e nessun altro commento sarà fatto sulla promozione dell’accusa, sulle condanne, sull’abbandono o sui procedimenti ancora in corso nello stesso complesso dei fatti.

Il MPC ha rinunciato a rinviare al tribunale gli altri imputati di questo affare, motivo per il quale ha loro notificato i decreti d’accusa con i quali li condanna per i fatti descritti sopra. Queste persone fisiche dispongono di 10 giorni per impugnare i decreti. In tal caso, i rispettivi procedimenti saranno rinviati al Tribunale penale federale. Per contro, se gli imputati decidono di non impugnarli, i decreti d’accusa passeranno in giudicato e avranno valore di sentenza.

Fintanto che questi decreti d’accusa e il decreto di abbandono non passeranno in giudicato, la loro consultazione pubblica non sarà possibile.

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