MENDRISIO - Il Consiglio di Stato, quale Autorità di vigilanza sui Comuni, ha di recente sanzionato un Municipale del Comune di Mendrisio (si tratta di Giorgio Comi, ndr). La sanzione è da ricondurre al mancato rispetto della norma che regola la collisione di interessi in seno al Municipio.
A seguito di un’istanza di intervento inoltrata da un Consigliere comunale di Mendrisio (il Verde Andrea Stephani), dopo le necessarie verifiche, è stato appurato il mancato rispetto da parte del Municipale della norma che regola la collisione di interessi (art. 100 LOC).
Questa norma - che vuole vietare l’interferenza di interessi privati nella gestione del Comune - prevede che i membri di Municipio non possano prendere parte né alle discussioni, né al voto su oggetti che riguardano il loro personale privato interesse e quello di società o enti privati in cui essi rivestono ruolo di amministratori o dirigenziale. Ne sono esclusi solo gli enti (quali le associazioni locali) con fini prettamente ideali, privi di scopi economici e che operano a titolo di mero volontariato. L’obbligo di astensione si estende anche a riunioni, gruppi di lavoro, ecc. a cui i membri di Municipio partecipano nella loro funzione di Capodicastero.
Dagli approfondimenti è emerso che il Municipale, in più occasioni, non ha rispettato l’ obbligo in questione. I fatti sono avvenuti durante alcune riunioni dell’Esecutivo cittadino, come pure nell’ambito dell’attività ordinaria del Municipale fuori seduta in veste di Capo del Dicastero politiche sociali e quartieri, generando sovrapposizioni di ruolo privato e pubblico incompatibili.
I fatti concernevano attività che - seppur non finanziate direttamente dal Comune - sono state promosse nel settore delle politiche sociali e dell’integrazione anche tramite enti privati, in cui l’interessato è attivo ricoprendo un ruolo dirigenziale e come consulente.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha deciso di sanzionare il Municipale con un ammonimento.
All’intero Esecutivo è stata raccomandata attenzione alle disposizioni che concernono la collisione d’interessi.
Contro il provvedimento è ora data la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.