BELLINZONA - Con sentenze notificate in data odierna, il Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi interposti dalla Clinica Luganese Moncucco SA e dalla Clinica Santa Chiara SA sulla pianificazione ospedaliera approvata dal Gran Consiglio il 15 dicembre 2015.
Definita in precedenza da un decreto legislativo del 29 novembre 2005, la pianificazione ospedaliera cantonale è stata rivista con un lungo iter procedurale iniziato nel 2011 e terminato il 15 dicembre 2015 con l’approvazione da parte del Gran Consiglio del nuovo elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal).
L’aggiornamento si è reso necessario anche a seguito della revisione della normativa federale, che ha sancito l’obbligo di allestire una pianificazione per tipologia di trattamento anziché per numero di letti.
Il risultato raggiunto tendeva a consolidare l’offerta di cure stazionarie nel Cantone e le peculiarità delle singole strutture, senza stravolgimenti, ma cercando di operare una contenuta razionalizzazione dell’offerta e concentrazione delle prestazioni più specialistiche.
Contro il decreto legislativo entrato in vigore il 1° aprile 2016, le cliniche Luganese Moncucco SA e Santa Chiara SA hanno interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Le sentenze pervenute oggi permettono almeno in parte di chiarire aspetti procedurali, metodologie di analisi e limiti ammissibili negli interventi pianificatori delle autorità cantonali. Dalle sentenze emerge che le decisioni sulle attribuzioni dei mandati non possono basarsi su considerazioni estranee alla determinazione oggettiva del fabbisogno, al confronto dell’economicità e alla verifica dei requisiti di qualità. Le stesse devono inoltre essere supportate da elementi tecnici trasparenti, su cui le strutture interessate abbiano avuto la possibilità di prendere posizione.
Sono ad esempio state criticate l’attribuzione preferenziale dei mandati agli ospedali pubblici o la possibilità data agli istituti di adempiere ai requisiti richiesti per i singoli mandati entro un congruo lasso di tempo dall’ottenimento degli stessi. Si evidenzia del resto che alcuni elementi sottolineati dalla Corte (ad esempio la statistica dei trattamenti per gruppi di prestazioni o la metodologia per analizzare e confrontare i costi per caso) non erano invero ancora consolidati al momento dell’ultimo esercizio pianificatorio, ma sono stati sviluppati successivamente, anche a livello giurisprudenziale.
Il Cantone, prendendo atto di queste sentenze, si adopererà per rivalutare il complesso iter procedurale e le relative competenze nonché per iniziare al più presto il nuovo esercizio pianificatorio, comunque previsto, secondo le indicazioni del Tribunale.