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Economia
14.02.19 - 09:050
Aggiornamento: 14:24

In caso di Brexit, cosa succede tra Svizzera e Regno Unito? Ecco il contingente separato

Il Consiglio Federale intende mitigare le conseguenze di un'uscita del Regno Unito dall'UE per l'economia e i Cantoni, dato che a quel punto non sarebbe più applicabile l'accordo di libera circolazione

BERNA - Il Consiglio federale intende assicurare le strette relazioni bilaterali con il Regno Unito anche dopo la Brexit. Nella seduta del 13 febbraio 2019 ha pertanto disciplinato l’ammissione dei cittadini britannici nell’eventualità di un’uscita del Regno Unito dall’Unione europea senza accordo. 

Per i cittadini britannici che desiderano entrare in Svizzera dal 30 marzo 2019 per esercitare un’attività lucrativa varrà un contingente di autorizzazioni separato. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) preparerà la revisione dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) entro fine marzo 2019.

In caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea (UE) senza accordo, l'accordo sulla libera circolazione non sarà più applicato tra la Svizzera e il Regno Unito già dal 30 marzo 2019. Le nuove entrate di cittadini del Regno Unito saranno quindi in via di principio equiparate a quelle dei cittadini di Stati terzi. Per l'ammissione a fini di attività lucrativa si applicheranno le condizioni di ammissione della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Se il Regno Unito esce dall'UE con un accordo di recesso, durante una fase transitoria (presumibilmente fino a fine 2020) alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito continueranno a essere applicabili le attuali disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).

Nell'ambito della sua strategia "Mind the Gap", durante la seduta del 13 febbraio 2019 il Consiglio federale ha deciso di creare un contingente separato provvisorio di 3500 unità in totale per i cittadini britannici che esercitano un'attività lucrativa. In tal modo si intendono mitigare le conseguenze per l'economia e i Cantoni del brusco passaggio dei cittadini britannici da beneficiari della libera circolazione a cittadini di Stati terzi ed evitare una concorrenza non auspicata tra cittadini britannici e altri cittadini di Stati terzi. 

Attualmente sono inoltre in corso colloqui su un eventuale accordo bilaterale separato tra la Svizzera e il Regno Unito che permetterebbe di derogare temporaneamente ad alcune condizioni di ammissione della LStrI.

Il tetto massimo di cittadini britannici dovrebbe valere dal 30 marzo al 31 dicembre 2019. Il Consiglio federale ha preso la sua decisione tenuto conto della posizione dei Cantoni, delle necessità dell'economia e alla luce del dettato dell'articolo della Costituzione federale sulla regolazione dell'immigrazione (art. 121a Cost.), in vigore dal 9 febbraio 2014. 

Nell'anno in corso devono poter essere reclutati in totale 3500 lavoratori britannici: 2100 con permesso di soggiorno (B) e 1400 con permesso di soggiorno di breve durata (L). Questa soluzione garantisce all'economia svizzera la necessaria flessibilità.

Questi tetti massimi sono concessi ai Cantoni per trimestre. 

Provvisoriamente, le autorizzazioni per i cittadini britannici non sono assoggettate alla procedura di ammissione e la loro concessione spetta ai Cantoni. Questa misura tiene conto della situazione straordinaria in cui si trova il Regno Unito e costituisce una soluzione transitoria fino al chiarimento del futuro regime migratorio. 

Il DFGP effettuerà entro fine marzo i lavori necessari per la revisione dell'OASA e li presenterà al Consiglio federale per la decisione definitiva.

Già a dicembre il Consiglio federale aveva approvato un accordo con il Regno Unito sui diritti dei cittadini dopo la Brexit. Del suddetto accordo beneficiano i cittadini svizzeri e britannici che hanno acquisito diritti (p. es. diritti di soggiorno) in Svizzera o nel Regno Unito in virtù dell'ALC. In tal modo il Consiglio federale intende garantire anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit) i diritti e gli obblighi acquisiti in precedenza.

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