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Economia
29.01.21 - 18:460

Firma tra il Dipartimento Federale delle Finanze e la BNS: i Cantoni avranno fino a un massimo di 6 miliardi l'anno

Per l’esercizio 2020 sono soddisfatte le condizioni per la distribuzione dell’importo massimo: alla Confederazione e ai Cantoni sono pertanto distribuiti 6 miliardi di franchi

BERNA -  Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la Banca nazionale svizzera (BNS) hanno firmato una nuova convenzione sulla distribuzione dell’utile della BNS. A condizione che la situazione finanziaria della Banca nazionale lo consenta, alla Confederazione e ai Cantoni sarà versato annualmente un importo massimo di 6 miliardi di franchi.

La nuova convenzione disciplina le distribuzioni dell’utile della Banca nazionale fino all’esercizio 2025. Essa si applica già all’esercizio 2020, sostituendo pertanto con effetto retroattivo la convenzione 2016-2020 e la convezione supplementare del 2020, le quali prevedevano una distribuzione massima rispettivamente di 2 e di 4 miliardi di franchi.

La distribuzione annuale massima di 6 miliardi di franchi comprende un importo di base pari a 2 miliardi di franchi che viene versato a condizione che l’utile di bilancio ammonti almeno a tale importo. A questo si aggiungono quattro possibili distribuzioni aggiuntive, ciascuna di 1 miliardo di franchi, cui si procede quando l’ammontare dell’utile di bilancio raggiunge i valori di 10, 20, 30 o 40 miliardi di franchi. Per l’esercizio 2020 sono soddisfatte le condizioni per la distribuzione dell’importo massimo: alla Confederazione e ai Cantoni sono pertanto distribuiti 6 miliardi di franchi.

Conformemente alla Legge sulla Banca nazionale, la BNS è tenuta a costituire accantonamenti sul risultato di esercizio che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. L’utile residuo dopo dotazione degli accantonamenti è in linea di principio a disposizione per essere distribuito alla Confederazione e ai Cantoni. Il DFF e la BNS stabiliscono i valori di riferimento della ripartizione dell’utile in una convenzione pluriennale per garantirne una distribuzione costante a medio termine.

I Cantoni sono stati previamente informati in merito alla nuova convenzione.

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