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11.04.22 - 11:170

Il Governo: "Non ci sono i presupposti per sospendere Galeazzi per Pecunia Olet"

Come Autorità di vigilanza sui Comuni, il Consiglio di Stato ha esaminato il caso. "Non si possono inquadrare le circostanze, i tempi e i luoghi di quanto accaduto. Ma pare sia stato tempo fa e gli elettori ne potevano essere a conoscenza"

LUGANO - Non ci sono gli estremi per sospendere Tiziano Galeazzi dal suo ruolo di Municipale di Lugano in quanto sotto processo in Italia per la ormai nota vicenda Pecuna Olet, per cui ha deciso di non patteggiare. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, quale Autorità di vigilanza sui Comuni.

Galeazzi e Pecunia Olet, una vicenda ormai decennale

Del fatto, in cui Galeazzi è coinvolto nell'ambito della sua professione di consulente di banca, si parla da anni. Pochi mesi fa la notizia del rinvio a giudizio (leggi qui), con il democentrista che aveva commentato come finalmente potrà chiarire quanto successo (leggi qui), augurandosi che non si tratterà di un processo politico. Il suo partito, l'UDC, gli aveva confermato la fiducia (leggi qui). 

Perchè poteva essere sospeso

Ora arriva la nota da parte del Governo. "Il Consiglio di Stato, quale Autorità di vigilanza sui Comuni, ha preso atto del procedimento penale in Italia che coinvolge il municipale Tiziano Galeazzi, in particolare del Decreto che dispone il giudizio del 15 dicembre 2021 emanato dal Giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Bergamo. Il Governo dopo le valutazioni del caso non ritiene a questo stadio di applicare il provvedimento della sospensione previsto dall’art. 198 Legge organica comunale (LOC) nei confronti del municipale", si legge.

Perchè si sarebbe potuti arrivare a una sospensione? "L'art. 198 cpv. 1 LOC stabilisce che se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Scopo del provvedimento - che ha carattere cautelare e potestativo e che non scalfisce la presunzione di innocenza a favore delle persone coinvolte - è la tutela degli interessi del Comune e della dignità della carica dai pregiudizi derivanti dall’apertura e dalla pendenza di procedimenti penali a carico di membri dell’Esecutivo comunale", prosegue la nota. "Nella valutazione sulla sua applicazione vanno considerate la natura e la gravità dei reati per cui è aperto il procedimento penale, l’offesa che i medesimi secondo il sentimento comune arrecano alla dignità della carica, le prospettive di dover destituire il membro se vi fosse una condanna definitiva per i medesimi reati, infine e entro certi limiti pure il fatto che l’elettore abbia fatto le sue scelte nota la pendenza della procedura penale.  Secondo la Legge organica comunale è l’Autorità giudiziaria ticinese che notifica al Consiglio di Stato l’apertura di un procedimento penale per i reati di cui sopra; questa notifica dà il via alle valutazioni di vigilanza".

E, in caso di procedimenti all’estero, come nel caso di Galeazzi, "la notifica non sussiste; ciò non significa tuttavia che le valutazioni di vigilanza non possano intervenire anche sulla base di atti di Autorità estere, se la natura dei reati lo richiede".

Il caso di Galeazzi e perchè il Consiglio di Stato non ha deciso per la sospensione

Ma per il Governo, nel caso del Municipale luganese non ci sono gli estremi. "Il Decreto in questione rinvia a giudizio diverse persone fra le quali il municipale Galeazzi per reato contro il patrimonio, ritenendo in particolare sia avvenuto da parte loro un concorso - nell’ambito dello svolgimento della loro attività professionale - al reato dell’art. 648 bis comma 1 e 2 Codice penale italiano, in relazione agli artt. 81 CP e all’art. 110 CP. Il Municipale contesta integralmente quanto imputatogli nel procedimento italiano.  Ora, stando alle limitate informazioni di cui oggi si dispone quale Autorità di vigilanza sui Comuni - segnatamente il Decreto che dispone il giudizio e quanto riferito dal diretto interessato - non si reputa che al momento siano presenti i presupposti che impongono l’applicazione del provvedimento della sospensione, misura che incide peraltro in modo importante nelle scelte dell’elettore".

Ecco i motivi: "I contenuti della procedura penale italiana che coinvolge il municipale, pure alla luce del citato Decreto, non appaiono ancora definiti. Non si è in possesso di elementi precisi per inquadrare circostanze di fatto, di tempo e di luogo in relazione ai comportamenti per i quali egli è imputato nel procedimento in Italia, tutti elementi di rilievo nell’applicazione della misura. L’Autorità di vigilanza non ha peraltro alcuna competenza per appurare tali elementi". 

"Si deve però ritenere che non si tratta di comportamenti recenti, ma piuttosto intercorsi su un lasso di tempo incerto non oltre il 2015. Per questi comportamenti - che stando al municipale si sarebbero svolti dell’ambito della sua attività professionale in Svizzera - all’Autorità di vigilanza non sono note procedure penali in Svizzera a carico del municipale", prosegue.

Inoltre, "risulta infine che il procedimento penale in Italia era conosciuto alla stampa locale e in Italia, quantomeno dal dicembre 2016 ed è stato oggetto di notizie più volte nel corso degli anni a seguire. Si può pertanto ammettere che l’elettore comunale fosse – o quantomeno potesse essere – a conoscenza del perseguimento penale, nel momento in cui ha espresso la propria preferenza sulla sua persona".

In conclusione, il Governo non ritiene "di dover ora applicare il provvedimento della sospensione secondo l’art. 198 LOC".

E in futuro?

Ma non è detto non cambi idea in futuro. "È però riservata la possibilità di rivedere questa conclusione qualora emergessero nuovi elementi finora non noti, in particolare a dipendenza dell’evoluzione della procedura penale".

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