BERNA - Il 23 dicembre 2020 la Svizzera e l’Italia hanno firmato a Roma un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Il nuovo accordo sostituirà quello attualmente in vigore, risalente al 1974, migliorerà sensibilmente l’attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri e contribuirà a mantenere le buone relazioni bilaterali tra i due Paesi.
Il nuovo accordo è stato firmato dalla segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Daniela Stoffel, e dal viceministro italiano dell’economia e delle finanze, Antonio Misiani. Verificata l’impossibilità di firmare il testo così come parafato nel 2015, quest’anno sono ripresi i colloqui tra la Svizzera e l’Italia che hanno portato, negli ultimi mesi, a modifiche del precedente progetto di accordo che rappresentano una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
Il processo di definizione dell’accordo è stato accompagnato da consultazioni con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, nonché con le organizzazioni sindacali e l’Associazione dei comuni italiani di frontiera. L’entrata in vigore del nuovo accordo richiede la ratifica dei Parlamenti di entrambi i Paesi.
Gli aspetti principali sono i seguenti.
Regime ordinario: l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di accordo parafato nel 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri”.
Regime transitorio: coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
Definizione di frontaliere: il nuovo accordo fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
Clausola antiabuso: il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere”.
Reciprocità: l’accordo si fonda sul principio di reciprocità.
Riesame: l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.
In occasione della firma dell’accordo, la Svizzera e l’Italia hanno anche effettuato uno scambio di lettere, inteso a precisare l’interpretazione di determinate disposizioni del nuovo accordo sui frontalieri e a garantirne la corretta applicazione. In particolare si conferma che il prelievo alla fonte è il solo metodo di imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri.