BELLINZONA – La Confederazione può disdire l’accordo sui frontalieri del 1974, nelle parti che concernono la doppia imposizione? Per avere un parere giuridico, il Ticino si era rivolto all’Università di Lucerna, professoressa dr. iur. Andrea Opel, che hanno fornito la risposta tanto attesa: sì, seppur a determinate condizioni.
In particolare “è da considerarsi quale contratto indipendente esistente a complemento della CDI-CH/I”, da nessuna parte nell’accordo sui frontalieri c’era scritto qualcosa in merito a una possibile disdetta unilaterale.
“Visto che l’art. 15 par. 4 CDI-CH/I dichiara esplicitamente che gli artt. 1-5 dell’accordo sui frontalieri sono “parte integrante” della convenzione, si deve partire dal presupposto che questi articoli, per quanto concerne l’applicazione della CDI-CH/I, continuino ad esplicare i loro effetti. Ne consegue che una disdetta dell’accordo sui frontalieri non avrebbe conseguenze”, proseguono gli esperti.
Un ostacolo potrebbe essere il fatto che per l’Italia le regole in vigore tutt’oggi siano state una condizione sine qua non nell’accettazione dell’accordo. D’altro lato, l’Italia stessa non ha mai voluto che i due accordi fossero collegati, per cui attaccandosi a questo cavillo, si potrebbe disdire la parte di accordo desiderata.
Il Consiglio di Stato ha scritto a Berna per informare il Governo Federale del parere ricevuto e per chiedere delucidazioni in merito alla situazione attuale dei negoziati, per firmare l’accordo parafato nel 2015 o per altre soluzioni.