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Fiscalmente
10.08.23 - 16:530

Telelavoro e sicurezza sociale, cosa prevede il nuovo accordo multilaterale

Dal 1 luglio 2023, in caso di telelavoro in percentuale superiore al 25% ma inferiore al 50%, lo Stato del datore di lavoro mantiene la propria competenza in ambito di sicurezza sociale, senza traslarla sullo Stato di residenza del lavoratore

di Franesca Amaddeo *

Il fenomeno del telelavoro, contrariamente a quanto accade in ambito fiscale, sta trovando una sua disciplina in termini di sicurezza sociale. La disciplina, applicabile anche in Svizzera, è contenuta nel Regolamento n. 883/2004, dove si prevede, in virtù della lex labori loci, la competenza dello Stato in cui l’attività viene svolta fisicamente dal lavoratore.

Tuttavia, è ammessa la possibilità per il lavoratore che svolga la propria attività dall’estero, purché rimanga nei limiti del 25%. Dopo lo scoppio della pandemia, gli Stati hanno siglato degli accordi amichevoli in cui hanno concordato sull’applicazione flessibile delle norme vigenti, temporaneamente accantonando il limite del 25% nella sussistenza di un evento di forza maggiore. Tali accordi amichevoli sono rimasti in vigore sino al 30 giugno 2023.

Onde evitare di lasciare lavoratori e datori di lavoro nell’incertezza, l’Unione europea (UE), tramite il lavoro della Commissione UE, ha redatto il testo di un accordo multilaterale, in linea con quanto previsto dall’art.16 Reg. n. 883/2004. Il limite del 25%, infatti, non può più ritenersi adeguato all’attuale scenario, in cui i lavoratori usufruiscono del lavoro da remoto nella propria quotidianità senza inficiare lo svolgimento delle proprie mansioni.

Lo scopo di tale accordo, pertanto, è quello di disciplinare le fattispecie in cui il lavoratore svolga in telelavoro una percentuale superiore al 25%, ma inferiore al 50%. Nella specie, si consente allo Stato in cui si trova il datore di lavoro, luogo in cui generalmente il lavoratore si reca per svolgere la propria attività, di mantenere la propria competenza in ambito di sicurezza sociale, senza traslarla sullo Stato di residenza.

Gli Stati coinvolti, infatti, sono sempre e solo due: quello di domicilio del lavoratore e quello della sede del datore di lavoro. Esulano dallo spettro applicativo dell’accordo i lavoratori che si spostino in più Stati o che svolgano più attività per datori di lavoro diversi in luoghi differenti, così come gli indipendenti.

Tali categorie non sono coperte dall’accordo, benché rientrino, per espressa previsione dell’art. 1 lett. c dell’Accordo, nella categoria dei telelavoratori, coloro i quali svolgono la propria attività potenzialmente da “qualsiasi luogo” tramite un cosiddetto “IT link”, ossia una connessione digitale. Quest’ultima costituisce un criterio integrante il telelavoro, essendo necessario, infatti, che il lavoratore resti collegato con l’ambiente lavorativo e riesca, quindi, a svolgere le proprie mansioni anche da remoto. Certo, la connessione è necessaria, ma deve essere mantenuta solo “normally and habitually”: non deve essere presente per il 100% dell’orario lavorativo (sono, infatti, considerati come svolti in telelavoro, infatti, incarichi come, ad es., la correzione dei compiti effettuata da un docente, anche se in assenza di una connessione internet).

Ad oggi, l’Accordo è stato siglato da Germania, Svizzera, Liechtenstein, Croazia, Repubblica Ceca, Austria, Paesi Bassi, Slovacchia, Belgio, Lussemburgo, Finlandia, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia ed è per questi in vigore a partire dal 1 luglio 2023.

Quali sono, quindi, gli scenari che si presentano ad oggi? Nel caso in cui uno dei due Stati coinvolti non abbia sottoscritto l’Accordo multilaterale, si applicano le regole ordinarie, dettate dal Reg. n. 883/2004, con il relativo limite del 25%. Diversamente, qualora entrambi gli Stati abbiano siglato l’Accordo multilaterale, occorre valutare se il lavoratore:

- svolga la propria attività da remoto nel limite del 25%; in questo caso trovano applicazione le norme del Reg. n. 883/2004. La competenza resta in capo allo Stato in cui si trova la sede del datore di lavoro;

- svolga la propria attività da remoto in una percentuale compresa tra il 25% ed il 50%; in questo caso trova applicazione l’accordo multilaterale, il quale prevede che lo Stato in cui si trova la sede del datore di lavoro mantenga la propria competenza in ambito di sicurezza sociale;

- svolga la propria attività da remoto in una percentuale superiore al 50%. In questo caso, il limite previsto dall’accordo multilaterale è superato e si applicano le regole ordinarie, con conseguente trasferimento di competenza dallo Stato “della fonte”; a quello di domicilio del lavoratore.

Questo accordo multilaterale si estende anche ai lavoratori frontalieri?

Per la sicurezza sociale, si qualificano come lavoratori frontalieri tutti i lavoratori dipendenti che rientrano giornalmente o settimanalmente al proprio domicilio (secondo la definizione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sottoscritto da Svizzera ed Unione europea) dopo aver svolto la propria attività in un altro Paese.

In questo caso, se gli Stati coinvolti hanno sottoscritto l’Accordo multilaterale, ecco che questo si applica anche ai lavoratori frontalieri così definiti.

Per completezza, occorre rilevare come, ad oggi, l’Italia non abbia siglato l’accordo multilaterale sicché nei rapporti italo-svizzeri le norme vigenti sono quelle dettate dal Reg. n. 883/2004, con il limite del 25% di telelavoro dall’estero a fini previdenziali.

È bene ricordare che quanto sin qui esposto non si applica al regime fiscale dei lavoratori dipendenti né, tantomeno, dei frontalieri, in quanto la previdenza sociale e la fiscalità sono regolamentate da fonti diverse.

 

* avv. dr. iur. , Docente-Ricercatrice Centro Competenze Tributarie Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

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