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Fiscalmente
25.03.24 - 14:590
Aggiornamento: 26.03.24 - 06:37

Responsabilità solidale dei coniugi e imposte: cosa succede in caso di separazione?

Il professor Samuele Vorpe, Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI, spiega come la legge regola il pagamento delle imposte dirette in caso di separazione, divorzio o insolvenza  

di Samuele Vorpe *

Un tema di discussione tra i coniugi, spesso quando il loro rapporto non è più dei migliori, è quello della responsabilità solidale al pagamento delle imposte dirette. La legge fiscale prevede, infatti, che i coniugi e partner registrati sono solidalmente responsabili al pagamento dell’imposta complessiva. Ciò significa che l’autorità fiscale può esigerla da entrambi, anche se fosse dovuta soltanto da uno dei due.

Le condizioni per rientrare nel campo di applicazione degli articoli 12 cpv. 1 della Legge tributaria ticinese (LT) e 13 cpv. 1 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) sono, segnatamente, quelle di essere sposati, vivere in comunione domestica, sottostare all’imposizione congiunta ed essere solvibili.

Per contro, la responsabilità solidale decade quando i coniugi sono separati di fatto o di diritto o divorziano, uno di loro è insolvente o in caso di decesso. In particolare, la responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti. (artt. 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD).

Nei casi di insolvenza, determinante è il momento in cui viene dimostrata la sua esistenza. La prova dell’insolvibilità deve essere fornita dal coniuge che si prevale di detta situazione al fine di sottrarsi alla responsabilità solidale.

Secondo la giurisprudenza, vi è insolvenza qualora il coniuge chiamato in causa dimostri che nei confronti dell’altro coniuge: vi è un caso di forte indebitamento oppure si è in presenza di attestati di carenza beni (definitivi) oppure ancora vi è l’apertura di una procedura di fallimento oppure la stipulazione di un concordato con abbandono dell’attivo.

Si segnala, inoltre, che unicamente ai fini dell’imposta cantonale ticinese, è possibile fare una semplice richiesta per iscritto entro 30 giorni dalla data di intimazione della tassazione per far decadere la responsabilità solidale.

Infine, per quanto attiene alla restituzione degli acconti versati ai coniugi che non sottostanno più all’imposizione congiunta, il Canton Ticino ha previsto dal 2023 di attribuire la metà degli acconti a ciascun coniuge, a meno che i coniugi non presentino una richiesta di ripartizione diversa all’autorità fiscale.

* prof. Dr. iur., responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law


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