Di Samuele Vorpe *
Una persona fisica con domicilio o dimora fiscale in Svizzera è tenuta a corrispondere, di regola, un’imposta sul reddito e una sulla sostanza. La prima viene prelevata a livello comunale, cantonale e federale, mentre la seconda a livello comunale e cantonale. I contribuenti che adempiono determinati requisiti di legge hanno il diritto di essere tassati sul loro dispendio in luogo dei redditi conseguiti e della sostanza posseduta. Si giustifica principalmente per le particolarità legate ai contribuenti che possono richiedere questo istituto di tassazione, vale a dire non essere cittadini svizzeri, prima presa di domicilio o dimora fiscale in Svizzera o assenza dal Paese per almeno dieci anni e non esercitare su suolo svizzero alcun tipo di attività lucrativa.
Questo istituto costituisce una particolare forma di tassazione per apprezzamento, con delle proprie regole di calcolo, che si discosta da quelle usuali della tassazione ordinaria. Infatti, l’imposizione secondo il dispendio si basa sull’idea che può essere difficile determinare correttamente i redditi esteri nei singoli casi e, per questa ragione, il legislatore ha scelto un sistema di tassazione orientato al consumo.
La persona tassata secondo il dispendio non paga, quindi, un’imposta calcolata in funzione dei suoi redditi e delle sue sostanze, bensì sulla base del suo dispendio, vale a dire sul suo tenore di vita, ritenuto un importo minimo da pagare. Il legislatore ha previsto un metodo sussidiario di calcolo del dispendio in sette volte il valore locativo o l’affitto annuo in caso di economia domestica propria oppure tre volte la pensione annua in assenza di un’economia domestica propria.
L’imposizione secondo il dispendio non costituisce né un accordo fiscale, né un “privilegio”, bensì una procedura a tutti gli effetti legale, instaurata dal legislatore per delle ragioni pratiche, che trova il suo epilogo nella notifica di una decisione di tassazione ordinaria. Pertanto, non costituisce un caso di tassazione d’ufficio basata su di una valutazione coscienziosa da parte dell’autorità fiscale. Se, da un lato, questa particolare forma di tassazione si sostituisce all’imposta sul reddito e all’imposta sulla sostanza, dall’altro non rimpiazza le imposte sulle successioni e sulle donazioni o l’imposta sugli utili immobiliari. Si è, quindi, in presenza di un legame evidente tra il sistema di imposizione secondo il dispendio e quello ordinario, in quanto l’uno rimpiazza l’altro, e viceversa. I due sistemi di imposizione sono da considerare analoghi, ancorché le loro basi imponibili non lo siano (l’una sul dispendio, l’altra sul reddito e sulla sostanza).
Diversamente dall’imposta ordinaria, l’imposizione secondo il dispendio non obbliga il contribuente a dichiarare all’autorità fiscale la totalità dei suoi redditi e della sua sostanza mondiale. Gli unici elementi che devono essere dichiarati sono quelli che entrano in considerazione per il calcolo di controllo, segnatamente gli elementi di reddito e di sostanza di estrazione svizzera, nonché quelli esteri a condizione che il contribuente richieda i benefici convenzionali, i quali vanno a loro volta confrontati con il dispendio. I valori più elevati saranno quelli presi come riferimento per tassare il globalista.
Per quanto attiene ai redditi esteri, siccome questi non devono essere obbligatoriamente dichiarati, l’imposizione secondo il dispendio funge anche da strumento per evitare la doppia imposizione, considerando che questi redditi, di regola, subiscono già un’imposta alla fonte conformemente alle regole previste dal diritto interno dello Stato da cui provengono. In questo modo, si evita che vengano nuovamente tassati in Svizzera.
Alcune limitazioni sono tuttavia poste ai contribuenti tassati con la globale cd. “classica”. In primo luogo i benefici convenzionali non possono essere richiesti per i redditi provenienti dall’Austria, dal Belgio, dal Canada, dalla Norvegia, dall’Italia, dalla Germania e dagli Stati Uniti d’America. Le convenzioni pattuite dalla Svizzera con questi Stati non considerano i globalisti come residenti in Svizzera, a meno che non vengano dichiarati tutti i redditi provenienti da questi Stati che la convenzione assegna alla Svizzera per imposizione, con l’aliquota applicabile ai redditi mondiali. In tal caso i contribuenti sono tassati con la globale nella forma cd. “modificata”. Inoltre, coloro che sono imposti con la tassazione globale modificata ottengono il diritto al computo globale di imposte alla fonte estere non recuperabili (cd. imposte residue) sulle imposte svizzere, diritto che è invece precluso a coloro che beneficiano della tassazione globale classica.
Il vero vantaggio della tassazione secondo il dispendio non risiede, tuttavia, in un’aliquota applicabile al reddito o alla sostanza ridotta, quanto piuttosto in una ridotta base imponibile che, di regola, considera soltanto una parte del reddito e della sostanza mondiale del contribuente.
L’imposizione secondo il dispendio ha conosciuto, soprattutto negli ultimi anni, dei momenti particolarmente difficili, in particolare da quando l’8 febbraio 2009 il Popolo del Canton Zurigo ha accettato con il 52,9% dei voti un’iniziativa della Lista alternativa, un piccolo partito di estrema sinistra, abolendola a livello cantonale a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Il risultato ha dato nuova linfa agli oppositori di questo regime fiscale e i suoi effetti si sono visti anche fuori dai confini del Canton Zurigo. Infatti, in diversi altri Cantoni, vi sono state delle iniziative popolari o parlamentari con il chiaro obiettivo di raggiungere lo stesso risultato ottenuto a Zurigo. In alcuni Cantoni, come successo a Zurigo, l’imposizione secondo il dispendio è stata abrogata, in altri invece è stata mantenuta, inasprendo le basi di calcolo. Sempre sull’onda del successo avuto a Zurigo, sindacati e partiti di sinistra hanno cercato con un’iniziativa popolare federale di sopprimere l’imposizione secondo il dispendio in tutta la Svizzera inserendo un divieto direttamente nella Costituzione federale. L’iniziativa, depositata il 19 ottobre 2012, è stata però respinta in votazione popolare con il 59,2% dei voti e con tutti i Cantoni contrari, ad eccezione di Sciaffusa. Infine, l’Assemblea federale, cosciente che fosse necessario rivedere alcune disposizioni che disciplinano l’imposizione secondo il dispendio, ha approvato una legge federale il 28 settembre 2012, proprio per accrescerne la sua accettazione verso la popolazione ed evitare il ripetersi di uno scenario come quello avvenuto nel Canton Zurigo.
Ad oggi 21 Cantoni su 26 offrono questo regime fiscale particolare che permette, soprattutto ai Cantoni di Ginevra, Vaud, Ticino e Vallese, di attrarre contribuenti molto facoltosi sul loro territorio. Secondo il comunicato della Divisione delle contribuzioni del 10 settembre 2021 i globalisti domiciliati in Ticino ammontavano a 910 unità al 31.12.2016, a 842 unità al 31.12.2018 e a 896 unità al 31.12.2020. L’assoggettamento alle imposte sul reddito e sulla sostanza dei globalisti ha globalmente generato – considerando l’imposta cantonale, l’imposta comunale e l’imposta federale diretta – entrate fiscali per 118 milioni di franchi nel 2016, per 143.2 milioni di franchi nel 2018 e per 157.8 milioni di franchi per il 2020.
* prof. Dr. iur., responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law
I privilegi fiscali per le persone facoltose secondo il diritto svizzero, italiano ed euro-unitario
Edizione SUPSI, Manno 2021 Maggiori informazioni e ordinazioni: https://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/libri/DEASS_CCT_Volume-18_locandina.pdf
La pubblicazione di Samuele Vorpe affronta, in ottica comparativa, il tema delle tassazioni forfettarie previste sia in Svizzera, con riferimento all’imposizione secondo il dispendio, sia in Italia, relativamente al trattamento fiscale dei soggetti neo-residenti. Da un lato, la tassazione secondo il dispendio non calcola la base imponibile attraverso i tradizionali indici utilizzati per determinare la capacità contributiva (si pensi al reddito e al patrimonio), bensì sulla base di una valutazione del tenore di vita del contribuente e della sua famiglia (cd. dispendio) in Svizzera e all’estero. D’altro lato, la tassazione dei neo-residenti permette il pagamento di un’imposta capitaria in sostituzione delle regole ordinarie IRPEF applicabili ai redditi esteri. Lo scopo di questi regimi fiscali privilegiati è quello di attirare persone ad alta capacità contributiva (cd. high net worth individuals) per incrementare il gettito fiscale e i consumi. I due regimi forfettari in commento, oggetto di un’analisi di diritto comparato, operata tramite l’approfondimento delle disposizioni di diritto materiale e procedurale, sono oggetto di analisi per valutarne la compatibilità con le rispettive costituzioni e il diritto euro-unitario. L’analisi è arricchita da diversi esempi pratici per agevolare la comprensione della portata delle disposizioni esaminate.