di Samuele Vorpe *
Sempre più spesso i proprietari di immobili decidono di investire parte dei loro risparmi per impianti fotovoltaici. Secondo recenti statistiche i pannelli solari installati alla fine del 2020, con una potenza di circa 3 gigawatts, coprivano il 4,7% del fabbisogno di elettricità in Svizzera. Questi impianti sfruttano l’energia solare per creare energia rinnovabile che, oltre ad essere consumata dai proprietari, può essere venduta ad aziende elettriche. Ci si pone quindi la domanda su come i relativi redditi e le spese ad essi riconducibili debbano essere considerati ai fini delle imposte dirette.
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Canton Ticino, con una sentenza del 6 ottobre 2020 (numero d'incarto 80.2020.37) ha confermato i principi elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale federale (si veda la sentenza TF n. 2C_510/2017 del 16 settembre 2019 consid. 7.2. La sentenza è pubblicata in italiano sulla rivista Novità fiscali, n. 8/2021, pag. 455 segg.). I giudici di Mon Repos hanno negato la legittimità della prassi, in vigore nei Cantoni e sostenuta fra l’altro anche dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI), secondo cui la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica e i proventi della commercializzazione diretta di corrente prodotta costituiscono un reddito della sostanza immobiliare.
Secondo l’Alta Corte, infatti, né l’art. 7 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), né l’art. 21 cpv. 1 lett. a della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) costituiscono una base legale sufficiente per imporre la rimunerazione per l’immissione in rete quale reddito della sostanza. Del resto, secondo i giudici, il contribuente non percepisce una controprestazione per aver messo a disposizione elementi patrimoniali di cui è proprietario, in quanto non cede in locazione alla centrale elettrica l’impianto fotovoltaico. Se il contribuente non produce energia elettrica a titolo commerciale, la sola base legale sulla quale può fondarsi l’imposizione del reddito è la clausola generale dell’art. 16 cpv. 1 LIFD.
Se i proventi ottenuti da un proprietario di immobile per l’immissione in rete di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico non costituiscono reddito della sostanza immobiliare, si tratta quindi di redditi che non sono imponibili nel luogo di situazione dell’immobile secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale. Infatti, nei rapporti intercantonali, questi redditi dovrebbero essere attribuiti al Cantone di domicilio.
Sulla base di questa situazione risulta che il Cantone di situazione dell’immobile non è affatto tenuto ad assumersi le relative spese, in particolare i premi per l’assicurazione dell’impianto. Nemmeno rientrano fra le spese deducibili dal reddito imponibile, in particolare, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e le spese d’acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali (art. 34 lett. a e d LIFD).
Le spese per il mantenimento privato del contribuente rappresentano spese di consumo o di utilizzazione del reddito e vi rientrano le spese accessorie alla pigione, quali le spese per l’acqua, per il riscaldamento e per l’energia elettrica (cfr. art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale del 24 agosto 1992 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta). Pertanto, le spese per il consumo di energia elettrica rientrano fra le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e non sono deducibili dal valore locativo dell’abitazione propria. Di conseguenza, anche le spese relative all’alimentazione dell’impianto fotovoltaico sono indeducibili.
* prof. Dr. iur., responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law