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30.05.22 - 08:100

Samuele Vorpe: “Dove si trova il domicilio di un giramondo?”

Per il Tribunale federale, un contribuente che si trasferisce all’estero deve continuare a pagare le imposte dirette in Svizzera fintantoché non prova di avere costituito un nuovo domicilio fiscale all’estero

di Samuele Vorpe*

Qualche anno fa il Tribunale federale si è dovuto confrontare con il caso di un cittadino svizzero che ha deciso di girare il mondo in barca a vela. L’autorità fiscale del suo Cantone di partenza ha tuttavia deciso di continuare ad assoggettare questa persona alle imposte dirette (cfr. sentenza TF del 4 maggio 2012, pubblicata in: DTF 138 II 300).

Il contribuente ha, in particolare, contestato ai giudici l’intenzione di voler rientrare al suo domicilio. I giudici dell’Alta Corte hanno però sostenuto la decisione dell’autorità fiscale affermando che il domicilio fiscale in Svizzera continua a sussistere fintantoché non vengono comprovati dei legami preponderanti, nel senso di una residenza, con un nuovo luogo concreto all’estero. Ciò viene ad esempio ammesso quando il contribuente viene imposto all’estero oppure se dimostra di essere esentato dall’assoggettamento fiscale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il trasferimento all’estero del domicilio, non è sufficiente sciogliere i legami con l’attuale domicilio. Determinante è invece che, secondo l’insieme delle circostanze, ne sia stato costituito uno nuovo. Anche se le leggi fiscali (federale e cantonali) non rinviano espressamente al Codice civile, la nozione di domicilio fiscale si fonda su quella del Codice civile, il quale stabilisce, tra le altre cose, che nessuno può avere contemporaneamente il domicilio in più luoghi (cd. “unicità del domicilio"). Una volta stabilito, il domicilio continua a sussistere fino a che non ne sia stato acquistato un altro. Non è, quindi, determinante quando il contribuente ha annunciato la sua partenza dal domicilio o quando lo ha lasciato. Se si trasferisce all’estero deve continuare a pagare le imposte dirette in Svizzera fintantoché non prova di avere costituito un nuovo domicilio all’estero. Un approccio diverso comporterebbe dei grossi rischi di abuso.

Il Tribunale federale osserva poi che se lo stato di salute del “giramondo” dovesse peggiorare oppure se egli dovesse cadere in serie ristrettezze finanziarie sarebbe verosimilmente difficile che egli continui a rimanere “in alto mare” oppure “in viaggio”. Inoltre, nel caso esaminato dai giudici di Mon Repos, il “giramondo” ha mantenuto in Svizzera la propria assicurazione contro le malattie ed ha utilizzato, attraverso la Svizzera, diverse prestazioni di servizio (come carte di credito, banca, telefono).

Sulla base di queste considerazioni, si può quindi ritenere che quando una persona non possiede un’ubicazione fissa e permanente all’estero, gli viene a mancare un punto di riferimento nel quale possano concentrarsi i suoi nuovi interessi vitali e, di conseguenza, continua ad essere assoggettata alle imposte dirette in Svizzera.

* prof. Dr. iur., responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law

 

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